Non è questione se è corretta o no, non sono un giurista e mi sono letto la legge sul sito del ministero e ci ho capito poco
Ci sono varie interpretazioni, da quelli più tragici come grillo (ma non è il solo) e quelli che sono a favore della legge e dicono che non si applicherà se non in alcuni casi, etc.
Però siccome io sono uno che si informa prima di sparare minchiate, mi sono guardato la legge sul SITO DELLA CAMERA:
(se non avete un cazzo da fare la trovate qui:
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0020231.pdf)
ART. 15.(Modifiche alla legge
8 febbraio 1948, n. 47).
1. All’articolo 8 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) dopo il terzo comma è inserito il
seguente:
« Per le trasmissioni radiofoniche o televisive,
le dichiarazioni o le rettifiche
sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del
testo unico della radiotelevisione, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Per i siti informatici, le dichiarazioni o le
rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto
ore dalla richiesta, con le stesse
caratteristiche grafiche, la stessa metodologia
di accesso al sito e la stessa visibilità
della notizia cui si riferiscono »;
b) al quarto comma, dopo le parole:
« devono essere pubblicate » sono inserite
le seguenti: « , senza commento, »;
c) dopo il quarto comma è inserito il
seguente:
« Per la stampa non periodica l’autore
dello scritto, ovvero i soggetti di cui al-
Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
l’articolo 57-bis del codice penale, provvedono,
su richiesta della persona offesa,
alla pubblicazione, a proprie cura e spese
su non più di due quotidiani a tiratura
nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni
o delle rettifiche dei soggetti di
cui siano state pubblicate immagini o ai
quali siano stati attribuiti atti o pensieri o
affermazioni da essi ritenuti lesivi della
loro reputazione o contrari a verità, purché
le dichiarazioni o le rettifiche non
abbiano contenuto di rilievo penale. La
pubblicazione in rettifica deve essere effettuata,
entro sette giorni dalla richiesta,
con idonea collocazione e caratteristica
grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento
allo scritto che l’ha determinata »;
d) al quinto comma, le parole: « trascorso
il termine di cui al secondo e terzo
comma, » sono sostituite dalle seguenti:
« trascorso il termine di cui al secondo,
terzo, quarto, per quanto riguarda i siti
informatici, e sesto comma » e le parole:
« in violazione di quanto disposto dal secondo,
terzo e quarto comma » sono sostituite
dalle seguenti: « in violazione di
quanto disposto dal secondo, terzo,
quarto, per quanto riguarda i siti informatici,
quinto e sesto comma »;
e) dopo il quinto comma è inserito il
seguente:
« Della stessa procedura può avvalersi
l’autore dell’offesa, qualora il direttore
responsabile del giornale o del periodico, il
responsabile della trasmissione radiofonica,
televisiva
o delle trasmissioni informatiche
o telematiche non pubblichino la
smentita o la rettifica richiesta ».
In commissione sono state proposte modifiche ma queste
non sono ancora state accettate, quindi per ora fa fede quanto scritto
NEI DOCUMENTI DELLA CAMERA.
Siccome non sono un avvocato e non mi voglio beccare denunce da qualche pirla fissato con la privacy, finchè non è più chiaro e non si vede la legge definitiva è meglio evitare e bon, no?
Cmq la notizia è riportata anche qui: